(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 32 del 13 luglio 1999)
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
    Visto  l'art.  53  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
31 agosto  1972,  n.  670,  (Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali  concernenti  lo Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige),   il   quale   stabilisce  che  il  Presidente  della  giunta
provinciale  emana,  con  suo decreto, i regolamenti deliberati dalla
giunta;
    Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4598 di data 4
giugno  1999, con la quale e' stato approvato il "Regolamento recante
disposizioni  in  materia  di  previdenza  integrativa ai sensi delle
leggi  regionali  24  maggio  1992,  n.  4, 25 luglio 1992, n. 7 e 28
febbraio 1993, n. 3;
    Visto  l'art.  7  del  decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio  1988, n. 305 ("Norme di attuazione dello Statuto speciale per
la  Regione  Trentino-Alto  Adige  per l'istituzione delle sezioni di
controllo  della  Corte  di  conti  di  Trento  e di Bolzano e per il
personale  ad  esse addetto , come sostituito dall'art. 1 del decreto
legislativo  2 ottobre  1997,  n.  385,  secondo il quale spetta alla
locale  sezione  della  Corte  di  conti  il  controllo preventivo di
legittimita' sui regolamenti;
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
    Questo regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni delegate
nonche'  le  modalita' di erogazione delle prestazioni previdenziali,
ai  sensi  dell'art. 2  della  legge  regionale 24 maggio 1992, n. 4,
dell'art. 2  della  legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 nonche' di
quanto  disposto  dalla  legge  regionale  19 luglio 1998, n. 6 e dal
regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale
28 gennaio 1999, n. 1/L.