(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 13 luglio 1999) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), il quale stabilisce che il Presidente della giunta provinciale emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4598 di data 4 giugno 1999, con la quale e' stato approvato il "Regolamento recante disposizioni in materia di previdenza integrativa ai sensi delle leggi regionali 24 maggio 1992, n. 4, 25 luglio 1992, n. 7 e 28 febbraio 1993, n. 3; Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 ("Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte di conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto , come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1997, n. 385, secondo il quale spetta alla locale sezione della Corte di conti il controllo preventivo di legittimita' sui regolamenti; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione Questo regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni delegate nonche' le modalita' di erogazione delle prestazioni previdenziali, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, dell'art. 2 della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 nonche' di quanto disposto dalla legge regionale 19 luglio 1998, n. 6 e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 28 gennaio 1999, n. 1/L.